giovedì 9 dicembre 2010

La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell' altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempio necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
di lavoro.


Nessun commento:

Posta un commento