venerdì 10 dicembre 2010

Lo Statuto della regione Siciliana Art: 17

1.- Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione
dello Stato, l' Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari
e agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei
servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a ) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b ) igiene e sanità pubblica;
c ) assistenza sanitaria;
d ) istruzione media e universitaria;
e ) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f ) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando
i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g ) annona;
h ) assunzioni di pubblici servizi;
i ) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

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