1.- Le leggi approvate dall' Assemblea Regionale ed i regolamenti emanati dal
Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione
e degli assessori competenti per materia.
2.- Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all' art. 29.
comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della regione.
3.- Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo
diversa disposizione compresa nella singola legge e nel singolo regolamento.
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