1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione
a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea
regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine si conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di
parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre
dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale son indette dal Presidente della
Regione e potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non
oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione
degli eletti su convocazione del Presdente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
7. L' ufficio di Deputato regionale è in compatibile con quello di membro di
una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.
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