Solitudine C'è vita forse al di là di queste quattro pareti assediate da larghi viali di città che non hanno anima nè pensieri ma solo ombre che s'incontrano senza vedersi. Una sirena nella notte lacera il silenzio.
lunedì 31 gennaio 2011
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...: "Abbiamo omesso di riportare le variazioni e aggiunte allo Statuto, ritenendo che queste possano interessare solo gli esperti e coloro ..."
La Costituzione della Repubblica Italiana Art. 73/74/75
A rt. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall' approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l' urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Art. 75
E' indetto referendum popolare per deliberare l' abrogazione, totale
o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
approvazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni...: "Abbiamo omesso di riportare le variazioni e aggiunte allo Statuto, ritenendo che queste possano interessare solo gli esperti e coloro ..."
Lo Statuto della regione Siciliana Considerazioni finali
Abbiamo omesso di riportare le variazioni e aggiunte
allo Statuto, ritenendo che queste possano interessare solo
gli esperti e coloro che ritengano di approfondire la materia.
domenica 30 gennaio 2011
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...
Blog di Calogero Restivo: Lo Statuto della regione Siciliana Art: ...: "Art. 42 1.- L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fin..."
Lo Statuto della regione Siciliana Art: 42 / 43
Art. 42
1.- L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici,
restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell' Assemblea
regionale, che avrà luogo, a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dalla
approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale
politica dello Stato.
2.- Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di
nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il nemero
dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.
Art. 43
1.- Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall' Alto Commissario
della Siciclia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative
al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme
per l' attuazione del presente Statuto.
1.- L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici,
restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell' Assemblea
regionale, che avrà luogo, a cura del governo dello Stato, entro tre mesi dalla
approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale
politica dello Stato.
2.- Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di
nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il nemero
dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.
Art. 43
1.- Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall' Alto Commissario
della Siciclia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative
al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme
per l' attuazione del presente Statuto.
sabato 29 gennaio 2011
REGALPETRA LIBERA ((( blog Racalmuto))): Ciao paisani
REGALPETRA LIBERA ((( blog Racalmuto))): Ciao paisani: "'ciao paisani . menevanto che so racalmutisi . ma e divintatu nu scifu qu si susi primu qucamma e statu senpre qussi ma ora lu fannu peri al..."
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