Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni,
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri, a norma
di Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dai Presidenti della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative
, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.
La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente eleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica o ufficio indicato dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.
Solitudine C'è vita forse al di là di queste quattro pareti assediate da larghi viali di città che non hanno anima nè pensieri ma solo ombre che s'incontrano senza vedersi. Una sirena nella notte lacera il silenzio.
giovedì 3 marzo 2011
mercoledì 2 marzo 2011
Parlavo con le stelle
Tu non lo sai
ma un tempo
quando bambino
per i campi
che non avevano strade
nè semafori
correvo
parlavo con le stelle
nelle sere d'estate.
M'era amica la luna
vergine intatta
che a volte arrossendo
mi guardava sognante
ma nascondeva sempre
l'altra faccia.
Compagni di gioco
anche le fate
quando i bambini
li portava la cicogna.
Ora i tramonti
sono salti senza rete
da alti trampolini
ed attese di albe
anche livide di nebbia
e venti di tempesta
che vincano con la luce
le incertezze.
Da " Sogni e risvegli" Ed. Il mio libro.it
ma un tempo
quando bambino
per i campi
che non avevano strade
nè semafori
correvo
parlavo con le stelle
nelle sere d'estate.
M'era amica la luna
vergine intatta
che a volte arrossendo
mi guardava sognante
ma nascondeva sempre
l'altra faccia.
Compagni di gioco
anche le fate
quando i bambini
li portava la cicogna.
Ora i tramonti
sono salti senza rete
da alti trampolini
ed attese di albe
anche livide di nebbia
e venti di tempesta
che vincano con la luce
le incertezze.
Da " Sogni e risvegli" Ed. Il mio libro.it
Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.132/...
Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.132/...: "Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione d..."
-La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.132/133
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, senti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e le istituzione di nuove Provincie
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, senta la stessa Regione.
La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, senti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e le istituzione di nuove Provincie
nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, senta la stessa Regione.
La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
martedì 1 marzo 2011
Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.130...
Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.130...: "Art. 130 Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata,..."
La Costituzione della Repubblica Italiana Art.130/131
Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli- Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia- Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli- Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia- Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
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