Solitudine C'è vita forse al di là di queste quattro pareti assediate da larghi viali di città che non hanno anima nè pensieri ma solo ombre che s'incontrano senza vedersi. Una sirena nella notte lacera il silenzio.
lunedì 28 febbraio 2011
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Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127...: "Art. 127 Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del ..."
La Costituzione della Repubblica Italiana Art.127/128/129
Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali
o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.
Art. 128
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
Le Provincie ei Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali
o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella
di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.
Art. 128
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129
Le Provincie ei Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
domenica 27 febbraio 2011
Blog di Calogero Restivo: Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Re...
Blog di Calogero Restivo: Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Re...: "Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...: 'Art.121 Sono organi della Regione: il Consiglio re..."
La Costituzione della Repubblica Italiana Art.124/125/126
Art. 124
Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito,
al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono isituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della REPUBBLICA.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito,
al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono isituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della REPUBBLICA.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
sabato 26 febbraio 2011
Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...
Blog di Calogero Restivo: -La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/...: "Art.121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le..."
-La Cosituzione della Repubblica Italiana Art.121/122/123
Art.121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alla Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
IL Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra
i suoi componenti.
Art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del refendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge delle Repubblica.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alla Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
IL Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
Art. 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra
i suoi componenti.
Art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del refendum su leggi
e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge delle Repubblica.
venerdì 25 febbraio 2011
Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/...
Blog di Calogero Restivo: La Costituzione della Repubblica Italiana Art118/...: "Art.118 Spettano alla Regine le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclu..."
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